L’agevolazione spetta per un investimento massimo di 100.000 euro e nei limiti del regime «de minimis»
Detrazione IRPEF per somme investite in start up e PMI innovative incrementata al 50%, ma solo per investimenti di entità ridotta. L’art. 38 commi 7, 8 e 9 del DL 34/2020 (c.d. “Rilancio”) integra la disciplina agevolativa prevista per gli investimenti in start up innovative e PMI innovative, introducendo, in sostanza, un nuovo regime fiscale agevolato nel rispetto del regime de minimis.
Si ricorda che l’incremento della detrazione IRPEF (e della deduzione IRES) era stato previsto per il 2019 dall’art. 1 comma 218 della L. 145/2018, senza però ricevere mai l’autorizzazione da parte della Commissione europea. Pertanto, la stessa non ha, di fatto, mai trovato applicazione (si veda “Investimenti in start up innovative agevolati al 30% nel modello REDDITI 2020” del 20 aprile).
L’art. 38 comma 7 del DL 34/2020 integra ora la disciplina agevolativa delle start up innovative contenuta nel DL n. 179/2012, aggiungendovi un nuovo art. 29-bis, rubricato “Incentivi in «de minimis» all’investimento in start-up innovative”.
In particolare, il nuovo articolo dispone che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” (quindi dal 19 maggio 2020), in alternativa a quanto previsto dall’art. 29 del medesimo DL 179/2012 (detrazione pari al 30%, con investimento massimo di 1 milione), è riconosciuta una detrazione dall’IRPEF pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative, investimento che può essere effettuato direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start up innovative.
L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro. Pertanto, la nuova disciplina prevede una maggiore agevolazione (detrazione IRPEF al 50% e non al 30%) soltanto però con riferimento ad investimenti di ridotta entità.
Analoga disposizione viene prevista anche per le PMI innovative, introducendo il comma 9-ter all’art. 4 del DL 3/2015 (art. 38 comma 8 del DL 34/2020).
La nuova detrazione, per espressa disposizione normativa, si applica alle sole start up innovative o PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento.
Inoltre, tale detrazione è concessa ai sensi del Regolamento Ue n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis (i quali, si ricorda, non necessitano di una preventiva autorizzazione della Commissione europea). In base a tale regolamento, in linea generale, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (salvo quanto previsto per specifici settori).
La norma agevolativa prevede altresì che l’investimento debba essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Modalità attuative definite da un futuro DM
Le modalità di attuazione di tali agevolazioni saranno definite con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, che dovrebbe essere emanato entro il 18 luglio 2020 (60 giorni dalla data di entrata in vigore dell’art. 38 del DL 34/2020).
Si rileva che la disposizione del DL “Rilancio” non prevede alcuna integrazione in merito alla disciplina della deduzione IRES per gli investimenti in start up e PMI innovative, con riferimento ai quali resta quindi soltanto la possibilità di avvalersi della deduzione “ordinaria” prevista dall’art. 29 del DL 179/2012 e dall’art. 4 del DL 3/2015 in misura pari al 30%, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1.800.000 euro.