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  • Studio Mochi Zallocco

VEICOLI IN USO AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI

La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell’impresa (intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori) è fenomeno assolutamente diffuso nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.

Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l’uso del veicolo può

essere:

 per uso esclusivamente aziendale. Si verifica qualora l’utilizzo del veicolo sia esclusivamente

finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche

minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata

lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell’utilizzatore. Mancando

qualsiasi utilità privata, non si produce alcun benefit;

 per uso promiscuo aziendale e privato. Si concede l’uso del mezzo non solo per le finalità aziendali,

bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l’utilizzatore potrà servirsi del mezzo

non solo per il tragitto casa – lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste

una parziale utilità privata, determinata in misura convenzionale secondo le tariffe Aci;

 per uso esclusivamente privato. Il veicolo rappresenta un vero benefit, nel senso che non serve per lo

svolgimento dell’attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione.

Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.

Auto per utilizzo esclusivamente aziendale

Non ci si deve soffermare in modo particolare su tale casistica, in quanto va gestita con le usuali regole

tributarie.

In definitiva:

 il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;

 il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura indicata dall’articolo 164, Tuir (normalmente

20%);

 l’Iva risulta detraibile nella misura del 40%.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

 i carburanti tra i costi di acquisto (voce B6);

 le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Appare opportuno che, al fine di prevenire contestazioni in merito ad eventuali violazioni al codice della

strada, sia tenuto un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il mezzo in un determinato

giorno, affinché il medesimo si renda custode dello stesso e si assuma la responsabilità di eventuali

infrazioni.

Auto per uso promiscuo aziendale e privato

La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede di alcune

cautele che sarà bene rispettare:

 l’uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;

 l’assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che

dovrà essere conservata sia in azienda che assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il

conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;

 l’assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo

in corso d’anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il

medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti nel corso del periodo di imposta,

come potrebbe accadere nel caso di licenziamento.

A seguire, si riporta un fac simile di lettera di assegnazione che – in duplice copia – dovrà accompagnare la

concessione del veicolo.

Non risulta necessaria alcuna annotazione sul libretto dell’auto.

INTESTAZIONE AZIENDA

INTESTAZIONE DIPENDENTE

OGGETTO: assegnazione autovettura aziendale in uso promiscuo

Con la presente confermiamo che, come da accordi intercorsi e ad integrazione del contratto di lavoro

già in corso, Le viene assegnata in uso promiscuo l’autovettura di proprietà dell’azienda modello ……

targa …….

L’uso del veicolo, pertanto, sarà effettuato sia per l’espletamento delle mansioni aziendali che per esigenze proprie dell’assegnatario.

La concessione dell’auto ad uso promiscuo ha effetto dalla data odierna e varrà per tutta la durata del

rapporto di lavoro, salvo insindacabile revoca della scrivente.

Nell’utilizzo della suddetta autovettura:

 è considerato custode della medesima e, come tale, deve seguire tutte le regole che il codice civile

prevede;

 le è fatto divieto di concedere l’utilizzo del veicolo a terzi soggetti, anche se familiari;

 le è fatto divieto di modificare o manomettere qualsiasi apparecchiatura o dotazione del veicolo,

salva autorizzazione scritta;

 le è fatto obbligo di sottoporre il veicolo ad ogni prescritta manutenzione e/o riparazione prevista

dal manuale di uso e istruzioni;

 le verranno rimborsate le spese di impiego, se debitamente documentate secondo la normativa

vigente;

 le saranno addebitate le multe per infrazioni al Codice della strada, se imputabili al conducente,

qualora notificate alla scrivente società.

Ai fini fiscali e previdenziali, il beneficio per la concessione dell’auto ad uso promiscuo viene calcolata

assoggettando forfettariamente a Inps e a Irpef il 30% del costo a tariffa Aci, per una percorrenza

annua convenzionale di 15.000 Km.

Eventuali somme da lei corrisposte saranno decurtate dal valore di cui sopra.

La sottoscrizione della presente, da parte sua, rappresenta accettazione e conferma di quanto sopra

esposto.

Data …. / ….. / …….

Firma del Legale Rappresentante

Firma del dipendente per accettazione

L’attuale normativa fiscale permette di considerare il valore del benefit in misura forfettaria, facendolo pari

al 30% del valore Tariffa Aci corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (a

prescindere dall’effettiva percorrenza) relativo alla specifica vettura, ovvero – in mancanza – a quella più

similare e con pari caratteristiche.

Nel caso in cui l’assegnazione avvenga in corso d’anno, tale valore va proporzionato al minor periodo di

utilizzo. In tale casistica:

 il costo di acquisto rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun

tetto massimo;

 il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura del 70%;

 l’Iva risulta detraibile nella misura del 40%. Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il

valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta paga, bensì sia

direttamente pagato dal dipendente a fronte dell’emissione di regolare fattura da parte del

concedente, l’Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

 i carburanti tra i costi di acquisto (voce B6);

 le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Ne consegue che, ove i costi del veicolo fossero pari a 12.000 euro, la quota deducibile risulterà pari a 8.400

euro, mentre l’eccedenza dovrà essere fatta oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei

redditi.

Il valore del benefit nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere

assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga; non si determina, in sostanza, alcuna

duplicazione dei costi.

Nel caso in cui il dipendente pagasse di tasca propria l’intero valore del benefit, ovvero una parte di esso,

accade che:

 il corrispettivo andrà assoggettato a Iva, con emissione di regolare fattura (si tenga conto che le Tariffe

Aci si intendono Iva compresa e, pertanto, si dovrà operare lo scorporo);

 nel caso in cui si scelga di addebitare il costo al dipendente (senza benefit in busta paga) e si scelga un

corrispettivo inferiore a quello della Tariffa Aci, l’eccedenza di Iva andrà assolta con autofattura da

parte dell’azienda;

 il benefit del cedolino paga andrà ridotto della quota pagata, fino a essere azzerato nel caso di integrale

rimborso;

 il ricavo prodotto dalla società, per effetto del riaddebito, risulta totalmente imponibile. A parziale

calmiere, come già affermato, si rammenta che l’Iva gravante sui costi del veicolo (acquisto e impiego)

diviene integralmente detraibile.

Si rammenta che, in tale situazione, si possono presentare alcune problematiche in relazione ai costi di

impiego non ricompresi nell’elaborazione delle Tariffe Aci e non direttamente connesse a trasferte di

lavoro.

Per esempio, se il dipendente utilizza il Telepass aziendale per le vacanze estive, il costo dei pedaggi

rappresenterebbe un vero e proprio benefit aggiuntivo da considerare come remunerazione figurativa. Per

evitare tali problematiche, viene spesso imposto il divieto di utilizzo del Telepass per viaggi privati.

Diversamente, il costo del deprezzamento del veicolo, piuttosto che quello del carburante, risulta

ricompreso nei costi considerati dall’Aci e, per conseguenza, rientrano nella forfetizzazione proposta dal

lavoratore.

Auto per uso esclusivamente privato

L’ipotesi non appare frequente nella pratica. Tuttavia, va inquadrata nell’ambito di una vera e propria

maggiorazione della retribuzione in natura.

Mancando, tuttavia, un collegamento con le mansioni aziendali, il benefit andrà conteggiato sulla base del

valore normale; si dovrà cioè fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile,

proporzionando il valore all’eventuale minor periodo di utilizzo.

Non mutano le regole di deduzione in capo all’azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e

la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.

Auto data in uso al collaboratore/amministratore

Nonostante il reddito prodotto dal collaboratore venga tassato in modo analogo da quello prodotto dal

dipendente, l’Agenzia delle entrate differenzia le regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti.

Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo.

Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che

appare quello più diffuso nella pratica.

In merito alle modalità di assegnazione, possiamo rammentare che il benefit per l’uso promiscuo del

veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) dell’amministratore; pertanto, vi dovrà essere un’apposita

assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l’indicazione del

veicolo concesso). Si ricorda che l’amministrazione finanziaria (con appoggio della Cassazione) ritiene che

l’assenza dell’assemblea che determina il compenso comporti l’indeducibilità dello stesso.

A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in cui l’unica remunerazione dell’amministratore sia l’uso

promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le

ritenute fiscali e i contributi versati alla Gestione separata.

Sul versante fiscale, inoltre, la società:

 individua gli interi costi riferibili al veicolo;

 considera deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del benefit tassato in capo

all’amministratore;

 considera deducibile l’eccedenza con gli usuali limiti dell’articolo 164, Tuir (quindi con il tetto massimo

sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%).

Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%, senza che

possa essere applicato il differente meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti, come confermato

dalla DRE Lombardia in un apposito interpello dell’anno 2014.

A livello contabile, l’imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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