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  • Studio Mochi Zallocco

ENTRO IL 28.2.2019 SCATTA L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE SOMME RICEVUTE DALLA P.A.

Con la circolare n. 2 dello scorso 11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce gli attesi e necessari chiarimenti in merito agli obblighi di trasparenza e pubblicità posti a carico sia delle imprese che delle associazioni, fondazioni e Onlus, previsti dall’articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017 (legge in materia di concorrenza e rapporti economici intercorsi con la Pubblica Amministrazione o con altri soggetti pubblici).

Oggetto della comunicazione

Con citata circolare n. 2/2019 viene confermato che la disciplina è applicabile a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018 e che andranno pubblicate le somme effettivamente ricevute nel corso del 2018.

Varrà pertanto il principio di cassa e il riferimento sarà all’anno solare 2018 indipendentemente dalla decorrenza dell’esercizio sociale.

Viene inoltre previsto che per gli enti devono essere pubblicati gli importi superiori a 10.000 euro. Sul punto la circolare chiarisce che detto limite deve essere verificato con riferimento al totale; pertanto, più contributi, i cui singoli importi siano inferiori a detto importo ma che per il loro totale lo superino, dovranno essere oggetto di pubblicazione.

Vengono poi individuate le tipologie di riconoscimenti che formano oggetto della norma: “si deve ritenere che costituiscono oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalla P.A e dagli enti assimilati …. e le somme …. che abbiano natura di corrispettivo cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto”.

La circolare prevede l’inserimento, tra le elargizioni oggetto di pubblicazione, anche dei contributi del cinque per mille.

Viene infine chiarito che l’attribuzione del vantaggio, da parte della P.A. può avere a oggetto anche risorse strumentali, quali ad esempio il comodato di un immobile. In tal caso si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in esame.

Decorrenza dell’obbligo

Dopo una serie di indicazioni contrastanti circa l’effettiva decorrenza dell’obbligo il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 1449/2018, ha definitivamente stabilito che il primo termine entro il quale dovranno essere adempiuti tali obblighi scadrà il prossimo 28 febbraio 2019.

Soggetti interessati e modalità di comunicazione

Mentre le imprese (tra le quali si ritengono comprese anche le imprese sociali e le società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche) assolveranno all’obbligo attraverso l’inserimento di dette informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio, le associazioni dovranno pubblicare sui propri siti o portali digitali i dati relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato e superiori a 10.000 euro”.

La circolare indica che l’obbligo di pubblicazione si intende rispettato “anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell’ente medesimo” o attraverso il sito internet della rete associativa alla quale l’ente del terzo settore aderisce.

Si precisa poi che le cooperative sociali, pur essendo attualmente Onlus di diritto, essendo a tutti gli effetti civilistici comunque imprese, saranno tenute all’inserimento dei dati nella relazione integrativa con obbligo di restituzione dell’importo ricevuto in caso di mancato rispetto di tale onere.

Contenuto della comunicazione

Le informazioni di cui si dovrà dare notizia sono:

 denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

 denominazione del soggetto erogante;

 somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;

 data di incasso;

 causale.

Controlli e sanzioni applicabili

Viene chiarito che le Amministrazioni preposte alla verifica del corretto adempimento all’obbligo in esame

sono proprio quelle che hanno elargito in fondi e i benefici oggetto di comunicazione.

In merito alla sanzione prevista in caso di mancato rispetto di tale obbligo, ossia la restituzione del contributo erogato, viene indicato, richiamando il citato parere del Consiglio di Stato, che essa è applicabile solo alle imprese.

Sembrerebbe, pertanto, che l’adempimento posto in capo agli Enti del Terzo settore e alle associazioni in

genere, ivi compresi quelli sportivi, non preveda alcuna sanzione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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